(Pubblicata  nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione
                Lombardia n. 51 del 22 dicembre 2005)


                       IL CONSIGLIO REGIONALE


                            Ha approvato


                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE


                              Promulga

la seguente legge:
                               Art. 1.

   Disposizioni di carattere organizzativo, gestionale e contabile

    1.  Alla  legge  regionale  14 dicembre 1991, n. 33 [Modifiche ed
integrazioni  della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle
procedure  della  programmazione,  sul  bilancio e sulla contabilita'
della  Regione»  e  successive  modificazioni.  Istituzione del fondo
ricostituzione infrastrutture sociali Lombardia (FRISL)] e' apportata
la seguente modifica:
      a) al comma 2-bis dell'Art. 8, e' aggiunto il seguente periodo:
      «Il  rimborso  ventennale  si  applica  altresi',  per le quote
residue  da  restituire  alla  Regione,  ai  contributi relativi alle
iniziative   "Accoglienza",   "Montagna",   "Territorio  montano"  ed
"Edilizia scolastica, scuole materne", nonche' ai contributi concessi
a  favore  dei piccoli comuni di cui all'Art. 2 della legge regionale
5 maggio  2004, n. 11 (Misure di sostegno a favore dei piccoli comuni
della Lombardia).».
    2. Gli enti e le aziende dipendenti dalla Regione concorrono alla
realizzazione   degli   obiettivi  di  finanza  pubblica  secondo  la
disciplina  relativa  alle  misure  per  il  rispetto  del  Patto  di
stabilita'  interno.  Per  l'anno  2006  il complesso delle spese per
consumi intermedi di ogni ente o azienda non puo' essere superiore al
corrispondente  ammontare  di  spese dell'anno 2004 diminuito del 3,8
per  cento  e, per gli anni 2007 e 2008, non puo' essere superiore al
complesso  delle corrispondenti spese dell'anno precedente aumentato,
rispettivamente, dello 0,4 per cento e del 2,5 per cento.
    3.  Gli enti e le aziende dipendenti dalla Regione determinano la
dotazione  organica  secondo  le  modalita'  stabilite  per la giunta
regionale,  per  quanto applicabili, e accedono alle procedure e alle
graduatorie  della  giunta  regionale  e del Consiglio regionale, ove
esistenti, per l'assunzione di dirigenti.
    4.  Per  l'anno  2006  le procedure di reclutamento del personale
regionale,  per  i ruoli del consiglio e della giunta regionale, sono
attivate sulla base delle rispettive dotazioni organiche stabilite in
conformita'  e  nel  rispetto  degli  obiettivi di finanza pubblica e
assicurando  comunque che i relativi oneri per le spese di personale,
al  lordo  degli oneri riflessi e dell'IRAP, non superino l'ammontare
dell'anno 2004 diminuito del 1% per cento.
    5.  Per l'anno 2006 la giunta regionale ed il consiglio regionale
procedono   al  reclutamento  del  personale  dirigenziale  di  ruolo
mediante  concorso  anche  senza  l'attivazione  delle  procedure  di
mobilita' e disponibilita' previste dalle norme vigenti.
    6.  Le  direzioni  centrali  istituite in attuazione dell'Art. 1,
comma 9,  della  legge  regionale  8 febbraio  2005, n. 6 (Interventi
normativi  per  l'attuazione  della  programmazione  regionale  e  di
modifica  e  integrazione  di  disposizioni  legislative  - Collegato
ordinamentale  2005)  non  possono  essere  in numero superiore ad un
quarto  delle direzioni generali previste ai sensi dell'Art. 11 della
legge  regionale  23 luglio  1996, n. 16 (Ordinamento della struttura
organizzativa e della dirigenza della giunta regionale).
    7.  Alla legge regionale 23 luglio 1996, n. 16 (Ordinamento della
struttura  organizzativa e della dirigenza della giunta regionale) e'
apportata la seguente modifica:
      a) al  comma 6  dell'Art.  28,  le parole del primo periodo «Il
trattamento  economico  annuo dei direttori generali viene concordato
di  volta  in  volta  tra  l'amministrazione  regionale  e  i singoli
direttori  nella  misura  massima  annua  stabilita  per  i direttori
generali  delle  aziende  sanitarie  e  ospedaliere  con  decreto del
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  19 luglio  1995, n. 502, e
successive modifiche e integrazioni» sono sostituite dalle seguenti:
      «Il   trattamento   economico  dei  direttori  generali  e  dei
direttori  centrali  incaricati ai sensi e in attuazione dell'Art. 1,
comma 9,  della  legge  regionale  8 febbraio  2005, n. 6 (Interventi
normativi  per  l'attuazione  della  programmazione  regionale  e  di
modifica  e  integrazione  di  disposizioni  legislative  - Collegato
ordinamentale  2005)  e'  stabilito  con  provvedimento  della giunta
regionale  nella  misura massima data dalla retribuzione, comprensiva
delle  integrazioni,  dei  direttori generali delle aziende sanitarie
cosi'  come  prevista  dal  decreto  del Presidente del Consiglio dei
Ministri  19 luglio  1995,  n.  502.  Tale trattamento economico puo'
essere maggiorato  fino  al 20 per cento nei confronti di non piu' di
un  quarto  del  numero  complessivo  dei  direttori  generali  e dei
direttori  centrali,  avuto  riguardo alla durata del contratto, alla
provenienza  o  meno  dai  ruoli  regionali,  alle  funzioni  e  alla
complessita' attribuite e degli obiettivi assegnati;».
    8.   L'Art.   3  della  legge  regionale  20 marzo  1995,  n.  12
(Disposizioni  in  materia  di assegno vitalizio e indennita' di fine
mandato  dei  consiglieri)  si  interpreta nel senso che, a decorrere
dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  stessa  legge, la misura
dell'indennita'  di  fine  mandato  ivi  prevista  e'  corrisposta ai
consiglieri  aventi  diritto  indipendentemente dalla data della loro
elezione,  non  valendo  a  questi  fini la disposizione dell'Art. 10
della medesima legge regionale n. 12/1995.