(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 51 del 22 dicembre 2005) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Disposizioni di carattere organizzativo, gestionale e contabile 1. Alla legge regionale 14 dicembre 1991, n. 33 [Modifiche ed integrazioni della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilita' della Regione» e successive modificazioni. Istituzione del fondo ricostituzione infrastrutture sociali Lombardia (FRISL)] e' apportata la seguente modifica: a) al comma 2-bis dell'Art. 8, e' aggiunto il seguente periodo: «Il rimborso ventennale si applica altresi', per le quote residue da restituire alla Regione, ai contributi relativi alle iniziative "Accoglienza", "Montagna", "Territorio montano" ed "Edilizia scolastica, scuole materne", nonche' ai contributi concessi a favore dei piccoli comuni di cui all'Art. 2 della legge regionale 5 maggio 2004, n. 11 (Misure di sostegno a favore dei piccoli comuni della Lombardia).». 2. Gli enti e le aziende dipendenti dalla Regione concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica secondo la disciplina relativa alle misure per il rispetto del Patto di stabilita' interno. Per l'anno 2006 il complesso delle spese per consumi intermedi di ogni ente o azienda non puo' essere superiore al corrispondente ammontare di spese dell'anno 2004 diminuito del 3,8 per cento e, per gli anni 2007 e 2008, non puo' essere superiore al complesso delle corrispondenti spese dell'anno precedente aumentato, rispettivamente, dello 0,4 per cento e del 2,5 per cento. 3. Gli enti e le aziende dipendenti dalla Regione determinano la dotazione organica secondo le modalita' stabilite per la giunta regionale, per quanto applicabili, e accedono alle procedure e alle graduatorie della giunta regionale e del Consiglio regionale, ove esistenti, per l'assunzione di dirigenti. 4. Per l'anno 2006 le procedure di reclutamento del personale regionale, per i ruoli del consiglio e della giunta regionale, sono attivate sulla base delle rispettive dotazioni organiche stabilite in conformita' e nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e assicurando comunque che i relativi oneri per le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP, non superino l'ammontare dell'anno 2004 diminuito del 1% per cento. 5. Per l'anno 2006 la giunta regionale ed il consiglio regionale procedono al reclutamento del personale dirigenziale di ruolo mediante concorso anche senza l'attivazione delle procedure di mobilita' e disponibilita' previste dalle norme vigenti. 6. Le direzioni centrali istituite in attuazione dell'Art. 1, comma 9, della legge regionale 8 febbraio 2005, n. 6 (Interventi normativi per l'attuazione della programmazione regionale e di modifica e integrazione di disposizioni legislative - Collegato ordinamentale 2005) non possono essere in numero superiore ad un quarto delle direzioni generali previste ai sensi dell'Art. 11 della legge regionale 23 luglio 1996, n. 16 (Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della giunta regionale). 7. Alla legge regionale 23 luglio 1996, n. 16 (Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della giunta regionale) e' apportata la seguente modifica: a) al comma 6 dell'Art. 28, le parole del primo periodo «Il trattamento economico annuo dei direttori generali viene concordato di volta in volta tra l'amministrazione regionale e i singoli direttori nella misura massima annua stabilita per i direttori generali delle aziende sanitarie e ospedaliere con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 luglio 1995, n. 502, e successive modifiche e integrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «Il trattamento economico dei direttori generali e dei direttori centrali incaricati ai sensi e in attuazione dell'Art. 1, comma 9, della legge regionale 8 febbraio 2005, n. 6 (Interventi normativi per l'attuazione della programmazione regionale e di modifica e integrazione di disposizioni legislative - Collegato ordinamentale 2005) e' stabilito con provvedimento della giunta regionale nella misura massima data dalla retribuzione, comprensiva delle integrazioni, dei direttori generali delle aziende sanitarie cosi' come prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 luglio 1995, n. 502. Tale trattamento economico puo' essere maggiorato fino al 20 per cento nei confronti di non piu' di un quarto del numero complessivo dei direttori generali e dei direttori centrali, avuto riguardo alla durata del contratto, alla provenienza o meno dai ruoli regionali, alle funzioni e alla complessita' attribuite e degli obiettivi assegnati;». 8. L'Art. 3 della legge regionale 20 marzo 1995, n. 12 (Disposizioni in materia di assegno vitalizio e indennita' di fine mandato dei consiglieri) si interpreta nel senso che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della stessa legge, la misura dell'indennita' di fine mandato ivi prevista e' corrisposta ai consiglieri aventi diritto indipendentemente dalla data della loro elezione, non valendo a questi fini la disposizione dell'Art. 10 della medesima legge regionale n. 12/1995.